(massima n. 1)
Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti del Ministero per i beni e le attivitą culturali gią inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 - all'interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito - non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione - oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione - nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti.