(massima n. 1)
Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilitą di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.