(massima n. 1)
La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. (Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata).