(massima n. 1)
Nel caso in cui la procedura di mobilità volontaria sia già stata esperita e le relative assunzioni già state deliberate, l'Amministrazione non può continuare i procedimenti di assunzione per i posti che le possibilità di bilancio consentono di ricoprire, utilizzando nuovamente la procedura di mobilità a suo tempo attivata ed esaurita e quindi successivamente e nuovamente sostituita dallo scorrimento delle graduatorie. Infatti la lettura del dato testuale dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 ed il confronto con quello dell'art. 34-bis dello stesso D.Lgs. conduce all'interpretazione secondo cui le amministrazioni pubbliche "sono tenute" ad utilizzare la procedura della mobilità d'ufficio prima di avviare le altre procedure di assunzione di personale; ma le previsioni di cui all'art. 34-bis cit., nello strutturare il procedimento di mobilità, non permettono la formazione di una sorta di graduatorie sul modello di quelle concorsuali, per cui esse non possono essere considerate efficaci negli anni seguenti al pari di queste ultime, ma si esauriscono al momento delle specifiche assunzioni cui sono finalizzate.