(massima n. 1)
La previsione di un regime differenziato in via transitoria dettato dai commi terzo e quinto dell'art. 29 del D.Lgs. n. 165/2001 per la regolamentazione dei requisiti di ammissione al primo corso concorso a posti di dirigente scolastico trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di salvaguardare - nel passaggio al nuovo regime di reclutamento dei dirigenti scolastici - le posizioni pregresse di quei docenti (immessi nei ruoli degli istituti artistici di istruzione secondaria in base a diploma di maturitą o equiparato), che in base all'art. 412, comma secondo, del T.U. n. 297/1994 ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside erano esonerati dal possesso del titolo di laurea, non essendo stata abrogata tale previsione dal D.Lgs. n. 165/ 2001.