(massima n. 1)
Non č fondata, in riferimento all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost., la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 50 comma 5 dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, in data 31 luglio 2003, il quale attribuisce alla potestą statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali. Poiché la norma statutaria deve essere interpretata nel senso che essa si limita prevedere che la Regione disciplina con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, ovviamente per la parte di propria competenza, la stessa č compatibile con la disciplina costituzionale e con la stessa legislazione statale vigente in materia di ordinamento della dirigenza pubblica, in quanto, se la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le regioni, tuttavia la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, prevedendo espressamente (art. 27 comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestą statutaria, legislativa e regolamentare adeguano ai principi dell'art. 4 e del Capo I, i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiaritą.