(massima n. 1)
Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza comporta la decadenza dall'impugnazione con conseguente declaratoria di improcedibilitā del gravame, non essendo consentito al giudice assegnare all'appellante un termine per la rinnovazione di un atto mai compiuto, né, a tal fine, assume rilevanza la mancata comunicazione del decreto di fissazione di udienza da parte della cancelleria quando dagli atti processuali risulti in modo certo che l'appellante abbia, comunque, acquisito conoscenza della data fissata per la discussione della causa. (Nella specie, la prova della conoscenza č stata desunta dal deposito di un'istanza di anticipazione di udienza).