(massima n. 1)
Nell'esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa "inter alios", ove il terzo lamenti una lesione della sua situazione soggettiva che gli deriva non già da un errore sorto nel procedimento esecutivo, bensì direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile con quello da lui vantato, egli non può proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ma deve invece impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito riguardante l'opposizione all'esecuzione avanzata da un terzo che - sostenendo di essere proprietario del bene per averlo acquistato dall'esecutato, il quale, a sua volta, lo aveva acquisito per usucapione ventennale accertata con sentenza - aveva contestato il diritto di agire "in executivis" in forza di una sentenza di condanna a restituire un immobile).