(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove, e segnatamente la produzione di nuovi documenti, anche se consistenti in una perizia d'ufficio disposta in altro giudizio, salvo che la loro produzione non sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilitą di produrli in precedenza per causa di forza maggiore.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente disposto una consulenza tecnica d'ufficio, in quanto funzionale all'applicazione del principio di diritto fissato dalla decisione di annullamento con rinvio che aveva ritenuto ammissibili alcuni documenti).