(massima n. 1)
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, il quale va identificato, a sua volta, non solo e non tanto in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.