(massima n. 1)
In tema di giudizio di rinvio, l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come gią accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi, non presupposti dal principio di diritto, ma anche, nei limiti in cui non si siano gią verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli gią oggetto di prova. (Nella specie, S.C. ha ritenuto che non avesse esorbitato dai limiti del giudizio di rinvio la corte di appello che, in applicazione del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione, aveva rigettato la domanda del ricorrente sulla base dell'accertamento di nuovi fatti rispetto a quelli presi in considerazione nella sentenza cassata).