(massima n. 1)
Anche se l'art. 234 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 non precisa le modalità attraverso le quali vanno scelti i revisori dei conti degli enti locali, limitandosi a stabilire i requisiti soggettivi di cui debbono essere in possesso, qualora il Comune abbia colmato tale lacuna prevedendo, nel regolamento di contabilità dell'ente, una specifica procedura consistente nella pubblicazione di apposito avviso su almeno due quotidiani di diffusione regionale, la comunicazione agli ordini professionali interessati, la presentazione nel termine stabilito di apposita istanza da parte degli interessati con la relativa documentazione, l'istruttoria delle istanze entro un certo termine da parte del competente ufficio, e si sia attenuto a tale procedura provvedendo all'apposito avviso e stabilendo il termine entro il quale le domande dovevano essere presentate, non può poi prescindere dall'esito della procedura nominando soggetti che non avevano presentato domanda nei termini o perfino che l'avevano omessa. La discrezionalità di cui gode il Consiglio comunale è limitata dalla facoltà di scegliere tra coloro che hanno i prescritti requisiti e che hanno presentato la relativa domanda.