(massima n. 1)
A decorrere dall'1 gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c), del comma 2, dell'art. 234 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori debba essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare attuazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile per effetto della soppressione dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui sezione sono confluiti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali. Pertanto, non trova più alcuna giustificazione la diversificazione tra le due predette figure professionali contenuta nell'art. 234.