(massima n. 1)
La Commissione straordinaria, nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamenti di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti pubblici, procede alle necessarie verifiche e a conclusione degli accertamenti adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento o fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso (art. 145 comma 4, T.U. n. 267 del 2000). Tale norma consente, quindi, anche in via diretta la revoca di un'aggiudicazione già disposta.