(massima n. 1)
In tema di clausola risolutiva espressa, la sua rinuncia tacita da parte del creditore costituisce atto di volontą abdicativa, ancorché la volontą stessa venga manifestata, anziché espressamente, mediante comportamenti incompatibili con la conservazione del diritto. Ne consegue che l'indagine del giudice diretta ad accertarne l'esistenza, implicando sostanzialmente la risoluzione di una quaestio voluntatis, deve essere effettuata in modo che non residui alcun ragionevole dubbio sulla effettiva intenzione dell'asserito rinunziante.