(massima n. 1)
La rimozione del Sindaco ex art. 142 comma 1-bis D.Lgs. n. 267/2000, per grave inosservanza degli obblighi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, non č correlata ad una responsabilitā oggettiva, ma ha natura schiettamente sanzionatoria e richiede pertanto che le violazioni contestate siano ad esso addebitabili, e che il relativo procedimento sia connotato da una istruttoria accurata, oltre che dalla osservanza delle necessarie garanzie procedimentali. La rimozione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio ex art. 142 comma 1-bis, D.Lgs. n. 267/2000 costituiscono atti di alta amministrazione, e pertanto si caratterizzano per un elevato tasso di discrezionalitā nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento.