(massima n. 1)
Per gli atti come l'esclusione dalle gare pubbliche, per i quali č richiesta la notificazione individuale, trova applicazione la regola generale della piena conoscenza contenuta nell'art 21, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ed il termine per impugnare non decorre sino a che non si dimostri che č avvenuta la notifica o la comunicazione diretta dell'atto all'interessato, non rilevando a tal fine la conoscenza non piena della pubblicazione ai sensi dell'art. 124, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 (Conferma T.a.r. Puglia, Bari, sez. I, n. 2145 del 2009).