(massima n. 2)
Nonostante la giurisprudenza abbia da sempre ritenuto che siffatta preferenza accordata al dipendente sia riconducibile ad una esigenza di migliore gestione dell'esercizio farmaceutico presumendosi che il farmacista già dipendente del presidio ceduto offra una garanzia di continuità e di proficua valorizzazione della esperienza già accumulata nella gestione del presidio, il suddetto diritto di prelazione costituisce una deviazione molto profonda dai principi di imparzialità e di parità di trattamento, in quanto consente, a chi ne beneficia, di superare i concorrenti in gara, facendo propria l'offerta che sia risultata migliore all'esito del confronto competitivo, e di esercitare, in tal modo, un incondizionato diritto potestativo alla conclusione del contratto.