(massima n. 1)
I servizi pubblici locali non di rilevanza industriale, ove ricorrano particolari condizioni, possono essere dati in concessione a terzi, sempre però che l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 113-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; disposizione questa che ribadisce un principio di carattere generale vigente in materia, in virtù del quale, con riguardo ai servizi pubblici locali, le procedure di scelta del contraente non possono sottrarsi ai principi dell'evidenza pubblica, potendo essere affidati solo a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure di tipo concorsuale, limitandosi con ciò alla P.A. la possibilità di ricorrere alla trattativa privata alle sole ipotesi espressamente stabilite dalla legge.