(massima n. 1)
In applicazione della concezione "normativa" della colpa, per cui essa si sostanzia nell'atteggiamento antidoveroso della volontą, la grave colpevolezza si manifesta attraverso una serie di elementi sintomatici (prevedibilitą ed evitabilitą dell'evento dannoso, inescusabile negligenza, scriteriata trascuratezza nell'assolvimento dei doveri, palese disinteresse mostrato nella cura degli interessi pubblici dell'ente ecc.) da accertare in relazione alle specifiche fattispecie dannose; pertanto, in ipotesi di illegittima corresponsione di compensi ex art. 107, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, sussiste la responsabilitą del dirigente preposto allo specifico settore comunale dei lavori pubblici il quale, nello svolgimento dell'incarico affidatogli, abbia autorizzato, con assoluta superficialitą ed inescusabile trascuratezza degli obblighi connessi alla posizione funzionale ricoperta, l'illegittima liquidazione dei maggiori compensi, nonché dell'istruttore direttivo che insieme al dirigente abbia sottoscritto la determinazione; anche quest'ultimo doveva essere in possesso, sia in ragione della qualifica e delle mansioni ad essa connesse sia in ragione del titolo di studio (laurea in ingegneria), di conoscenze specifiche nella materia dei lavori pubblici e dunque nella condizione di potere applicare correttamente la relativa disciplina.