(massima n. 1)
In materia di nomina (e di revoca) dei segretari comunali e provinciali, l'art. 99, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che il nuovo sindaco deve provvedere alla conferma o alla revoca del segretario in carica entro 120 giorni dalla data di insediamento (termine oltre il quale, in assenza di provvedimenti, il medesimo si intende confermato), non esclude che a tale risultato (nella specie, della revoca) si possa pervenire mediante la nomina, tempestiva, di un nuovo segretario, purché la designazione sia produttiva di effetti: la natura negoziale dell'atto di nomina, deliberato dall'organo competente nell'esercizio della capacitą di diritto privato, ne comporta la qualificazione come mera proposta contrattuale, con conseguente necessitą, per il perfezionamento del negozio giuridico, dell'accettazione del designato, la quale costituisce espressione della peculiaritą dell'incarico (rientrante tra quelli che assicurano un "continuum" tra organi politici e funzionari di vertice) e giustifica, nei confronti di questi ultimi, la cessazione degli incarichi loro conferiti dal precedente sindaco o presidente della provincia.