(massima n. 1)
In tema di risoluzione dei contratti, una volta che la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltą di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa, espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha pił alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione.