(massima n. 1)
In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto «scorrimento della graduatoria» presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, come č reso palese dall'espressione «eventuale copertura di posti che dovessero rendersi disponibili» adoperata tanto nell'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per i concorsi delle pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti locali, norme entrambe sopravvissute alla privatizzazione del pubblico impiego.