(massima n. 1)
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost. le questioni di legittimitą costituzionale dell'art. 1 commi 421, 422, 423 e 427 L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilitą 2015) che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche delle Cittą metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario (senza alcun riferimento o limitazione in base alle funzioni), l'individuazione del personale che rimane assegnato a Cittą metropolitane e Province e quello da destinare alle procedure di mobilitą (e relativi criteri di ricollocazione), i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale e una serie di disposizioni nelle more della conclusione delle procedure di mobilitą.