(massima n. 1)
Costituisce ipotesi di danno erariale e fonte di responsabilitą per i consiglieri che hanno deliberato l'esercizio del diritto di opzione per sostituire il gettone di presenza, previsto e disciplinato dall'art. 82 t.u.l.c.p., con la pił favorevole indennitą di funzione, in contrasto con la disciplina recata dal suddetto art. 82 comma 4, che consente detta trasformazione solo a condizione che l'ente sopporti pari o minori oneri finanziari (fattispecie in cui, invece, la prevista indennitą di funzione risultava di importo maggiore rispetto al gettone di presenza, non era previsto alcun sistema di controllo postumo e di eventuale conguaglio finalizzato alla restituzione delle somme percepite in eccesso e, da ultimo, l'indennitą di funzione era corrisposta, a differenza del gettone di presenza, anche in caso di assenza del consigliere).