(massima n. 1)
Come emerge dal tenore letterale dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dalla sua ratio, la regola generale č che l'amministratore debba astenersi al minimo sentore di conflitto di interessi, reale o potenziale che sia; la deroga divisata per gli atti generali e normativi, oltre a non essere assoluta (perché qualora si profili il concreto interesse personale si ripristina l'obbligo di astensione), č da considerarsi tassativa ed incapace quindi, di incidere sul perimetro della fattispecie ampliandolo internamente.