(massima n. 1)
Ai sensi dall'art. 78, comma 2, T.U. enti locali approvato con D.P.R. 18 agosto 2000 n. 267 l'obbligo per gli amministratori comunali di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini entro il quarto grado, non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti o affini suddetti.