(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 78 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il consigliere comunale č obbligato ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni assunte dall'organo collegiale in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trova in posizioni di assoluta serenitā rispetto alle decisioni di natura discrezionale da adottare; in pratica il dovere di astensione s'impone al consigliere ogni volta che, incidendo l'atto da adottare in senso vantaggioso o svantaggioso su un suo interesse, vi sia il pericolo che la volontā dello stesso non sia immune da condizionamenti, con conseguente invaliditā della delibera adottata con il suo concorso.