(massima n. 1)
A seguito della nomina del difensore in cassazione e, quindi, dell'assunzione del patrocinio, l'autenticazione della copia della sentenza d'appello, ai fini del ricorso, non può essere effettuata da un altro avvocato cui non sia stata conferita la procura speciale per la proposizione del suddetto ricorso, essendo solo il primo, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di legittimità, abilitato all'attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l'accesso al fascicolo telematico. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, essendo stata l'autenticazione della copia della sentenza impugnata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato).