(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile, perché non proposta nei precedenti gradi, la qualificazione, in termini di obbligazione "propter rem" anziché di obbligazione di natura personale, del vincolo di inedificabilità assunta dal venditore all'interno di un contratto di compravendita).