(massima n. 1)
L'esistenza delle cause d'ineleggibilità previste dall'art. 60, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 deve essere verificata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste, consistendo la ratio della disciplina nella tutela della correttezza del procedimento elettorale fin dalla predetta fase. Ne consegue l'irrilevanza del sopravvenuto annullamento del provvedimento amministrativo con il quale il candidato sia stato privato, prima della presentazione della lista, della carica o della funzione produttiva dell'ineleggibilità, in quanto la successiva rimozione di tale provvedimento, pur operando "ex tunc" con effetti costitutivi, non ne esclude l'efficacia, con la conseguente mancanza di cause d'ineleggibilità nel momento richiesto dalla legge.