(massima n. 1)
In tema di contenzioso elettorale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, richiamato dall'art. 70, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Né assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l'azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda.