(massima n. 1)
Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un'ordinanza di necessitą, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilitą, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone; in siffatta situazione, qualora, cioč, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l'ordinamento pone a sua disposizione con l'art. 38, comma 2-bis, introdotto dall'art. 11, L. 3 agosto 1999 n. 265 (oggi trasfuso dell'art. 54, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), che lo facoltizza "a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici" per fronteggiare l'inquinamento acustico.