(massima n. 1)
Ai sensi degli artt. 54 lett.) e d). T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e 161, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il potere di vietare o limitare la vendita e l'introduzione di bevande alcoliche nello stadio comunale durante le partite di calcio rientra nelle competenze che spettano al sindaco, quale Ufficiale di governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica.