(massima n. 1)
Le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1456 c.c. («clausola risolutiva espressa») e 1457 c.c. («termine essenziale per una delle parti») sebbene affini, riguardando entrambe la risoluzione di diritto, per inadempimento, del contratto con prestazioni corrispettive, presentano tuttavia propri e differenti presupposti di fatto, tra cui il diverso atteggiarsi della volontà della parte interessata al momento dell'inadempimento dell'altra, l'effetto risolutivo verificandosi — nella prima — con la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà potestativa attribuitale dalla legge e — nella seconda — con lo spirare di tre giorni a partire dalla scadenza del termine senza che essa abbia dichiarato all'altra di volere l'esecuzione — ne consegue che, invocata in giudizio l'applicabilità di un termine essenziale relativamente ad una data prestazione (nella specie, stipulazione del contratto definitivo), non può dedursi per la prima volta nel giudizio di legittimità la configurabilità nella relativa pattuizione di una clausola risolutiva espressa.