(massima n. 1)
In tema di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali, premesso che l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art. 1 comma 137 L. 7 aprile 2014, n. 56, non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi, va precisato che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere deve essere risultare in modo puntuale e inequivoco e con carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo consentirsi che mere situazioni soggettive o contingenti, come quelle eventualmente derivanti - per esempio - dall'applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali o che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendere dalla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco, possano legittimare la deroga alla sua concreta applicazione.