(massima n. 1)
È censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva. (Nella specie, la S.C. in causa di licenziamento per giusta causa, ha cassato la decisione di merito, che, dopo aver esaminato atomisticamente gli indizi raccolti in istruttoria, anche relativi al giudizio penale, ne ha escluso la valutazione complessiva al fine di ponderarne la valenza probatoria, in quanto privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).