(massima n. 1)
L'inosservanza della specifica previsione, di cui all'art. 348 ter, comma 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilitą dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348 bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., escludendo anche la necessitą di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello dopo essere pervenuta alla fase della trattazione della causa, avendo le parti dibattuto sull'ammissibilitą delle richieste istruttorie e sulla sospensione della provvisoria esecutivitą della sentenza impugnata).