(massima n. 1)
L'art. 27 comma 2, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che i rappresentanti dei Comuni presso la Comunitą montana sono eletti dai rispettivi Consigli con il sistema del voto limitato, garantendo in tal modo la rappresentanza delle minoranze, si applica al caso in cui vengono eletti contestualmente rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza; pertanto, in mancanza di una norma specifica che disciplini la fattispecie, quando si tratta di sostituire un rappresentante cessato dalla carica, la designazione spetta al gruppo di maggioranza o di minoranza di cui quest'ultimo faceva parte.