(massima n. 1)
È infondata la q.l.c. dell'art. 2, commi 17 e 18, L. 24 dicembre 2007 n. 244, nella parte in cui prevede che le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al 16 comma, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione, e fissa alcuni "indicatori" di cui la Regione deve tenere conto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.