(massima n. 1)
Il piano territoriale di coordinamento adottato dalla Provincia ex art. 15 L. 8 giugno 1990 n. 142 (oggi art. 20 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) ha natura di atto di coordinamento e di indirizzo tipico della programmazione intermedia: pertanto, con esso non possono introdursi nel piano regolatore generale comunale, con forza innovativa e cogente, prescrizioni e vincoli privi di specifica causale legislativa o non riferibili ad un'attribuzione riservata della provincia.