(massima n. 1)
Non č fondata, in riferimento agli artt. 114 e 120 Cost., la q.l.c. dell'art. 3 L. Reg. Lombardia 12 gennaio 2002 n. 2, il quale, in relazione all'esercizio delle funzioni di supporto a favore (anche) degli enti locali e di altri enti pubblici indicate dall'art. 2 comma 4 della medesima legge, prevede la stipula tra la Regione e le associazioni rappresentative di tali enti, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, di apposite convenzioni quadro, che disciplinano la durata, le modalitā di raccordo e di intervento del Corpo forestale regionale, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le eventuali forme di consultazione (comma 1) stabilendo che gli enti che intendono avvalersi del Corpo forestale regionale dichiarino, con apposita deliberazione, di aderire alla convenzione quadro, accettandone i contenuti e che, con successiva intesa tra l'ente e il comando del Corpo forestale regionale, sia data attuazione operativa alla convenzione (comma 2). Il procedimento delineato č infatti conforme all'esigenza che le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, come previsto dall'art. 4 comma 5 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.