(massima n. 1)
Il comune deve intendersi titolato, quale ente esponenziale degli interessi riferibili alla collettivitą dei residenti nel suo territorio (come, peraltro, espressamente sancito dall'art. 3 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), all'impugnazione dei provvedimenti che producono effetti pregiudizievoli per la comunitą locale dallo stesso rappresentata.