(massima n. 1)
Sono incostituzionali gli artt. 23 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L.22 dicembre 2011 n. 214 e 17 e 18 D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 7 agosto 2012 n. 135 che prevedono rispettivamente: a) la modifica della normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle attivitą dei Comuni) e in tema di organi delle stesse (eliminando la Giunta, prevedendo che il Consiglio sia composto da non pił di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale); b) il c.d. riordino delle Province, modificando nuovamente la normativa in tema di funzioni delle Province (ripristinandone un nucleo essenziale) e tenendo ferma la disciplina sugli organi delle stesse, introdotta dal citato art. 23 D.L. n. 201; c) la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, disponendo la contestuale istituzione delle relative Cittą metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014, tenendo presente che la trasformazione per decreto legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, č incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo č aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessitą, da un «caso straordinario di necessitą e d'urgenza», non essendo quindi utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative.