(massima n. 1)
Deve escludersi la legittimazione ad intervenire in grado di appello, secondo la previsione dell'art. 344 c.p.c. (in relazione all'art. 404 c.p.c.), del condebitore solidale, il quale non č qualificabile come terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa tra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione fra di esse pronunciata.