(massima n. 1)
L'impugnazione incidentale tardiva č processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilitą determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione č tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa.