(massima n. 1)
In tema di responsabilitā disciplinare dei notai, poiché il divieto (imposto dall'art. 28, primo comma, n. 1, della L. n. 89 del 1913) di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" riguarda gli atti affetti da nullitā assoluta, e non da mera annullabilitā, inefficacia o nullitā relativa, la sanzione prevista dalla Legge Notarile non č applicabile a carico del notaio che abbia allegato ad un atto pubblico di compravendita un certificato di destinazione storico-urbanistica non riportante la destinazione attuale della particella compravenduta, trattandosi di atto di cui l'art. 30, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 non prevede la nullitā assoluta, ma una invaliditā sanabile, stante la possibilitā di una sua "conferma" o "integrazione" anche ad opera di una sola delle parti o dei suoi aventi causa.