(massima n. 1)
In materia di lottizzazione abusiva, la confisca prevista dall'art. 44, comma secondo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cass. sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009). Inoltre, è da escludere l'applicabilità della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla abusività della lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato alcun profilo di colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza. Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale (Cass. sez. 3, n. 42178 del 29 settembre 2009). Nella specie, è stato ritenuto errato limitare l'accertamento della buona fede alla mera circostanza dell'acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell'idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà.