(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 19 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (oggi T.U. 6 giugno 2001 n. 380) la confisca di terreni abusivamente lottizzati (e la successiva pedissequa trascrizione nei registri immobiliari) si configura quale sanzione amministrativa obbligatoria discendente in via inderogabile dalla sentenza penale irrevocabile che abbia accertato l'avvenuta lottizzazione abusiva, tenendo presente che essa identifica tale accertamento penale quale presupposto necessario e sufficiente per l'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere su di essi realizzate, e ciò anche se, per una causa diversa, qual è ad esempio la prescrizione (e come, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie) non si pervenga alla condanna dei suoi autori e alla conseguente irrogazione della pena, con l'avvertenza che la confisca in esame differisce sia dalla confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma 1 Cod. pen. - la quale invece presuppone sempre la condanna e l'acquisizione al patrimonio statale dei beni confiscati - sia dall'ulteriore tipologia di confisca disciplinata dal comma 2 n. 2 dello stesso articolo del codice penale, la quale, pur essendo obbligatoria e prescindendo dalla condanna, riguarda cose intrinsecamente criminose, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato; pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo adottato in esecuzione del giudicato penale, è irrilevante: a) ogni eventuale, ulteriore ed ultroneo apprezzamento svolto dall'Amministrazione comunale procedente in ordine alla residenzialità, o meno, dell'immobile confiscato; b) la circostanza che il titolo edilizio sulla cui base è stato realizzato l'edificio appreso risulti ad oggi formalmente efficace.