(massima n. 1)
Il divieto di un secondo giudizio per il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda soltanto la condotta posta in essere nel periodo indicato nell'imputazione ed accertata con la sentenza irrevocabile, ma non anche l'eventuale prosecuzione o la ripresa degli interventi edificatori in un periodo successivo, attesa la natura permanente della fattispecie e la conseguente scomponibilitą giuridica dei comportamenti posti in essere dall'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto della istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con sentenza irrevocabile, nonostante per i successivi interventi edificatori il reato fosse stato dichiarato estinto per prescrizione).